Avvocato Roma - Malpractice e Aspetti Assicurativi:
In considerazione dell'importanza della rilevanza pratica degli aspetti
assicurativi nell'ambito della prestazione sanitaria è necessario svolgere
alcune osservazioni in approfondimento in merito a tale argomento.
L'assicurazione in ambito sanitario che ricondotta al ramo della cosiddetta RNC
generale costituisce elemento cardine del contratto assicurativo che copre il
rischio inteso come possibilità di un riflesso negativo sul patrimonio del
soggetto assicurato in conseguenza di un errore o di una inadempienza
all'esercizio dell'obbligazione.
Pertanto, nell'ambito della valutazione della copertura assicurativa si dovrà in
primo luogo porre particolare attenzione al rischio che il medico intende
assicurare chiaramente descritto nelle condizioni di polizza, ciò al fine di
circoscrivere l'obbligazione di garanzia assunta dall'assicuratore.
Il nostro codice civile all’articolo 1917 ultimo capoverso esclude la copertura
assicurativa per il solo fatto doloso lasciando intendere l'operatività su ogni
rischio derivante da condotta anche gravemente colposa dell'assicurato.
E’ fatta salva l'ipotesi di espresse clausole limitative del rischio e,
ovviamente, anche i fatti veramente accidentali dovuti cioè a caso fortuito e
forza maggiore dai quali non sorge alcun tipo di responsabilità a carico
dell'assicurato essendo, pertanto, esclusi da tale copertura assicurativa.
Ciò comporta che il contratto assicurazione contro la responsabilità civile ai
sensi dell’articolo 1217 codice civile, non può essere considerato un contratto
favore del terzo poiché - per effetto della sua stipulazione - non sorge alcun
rapporto giuridico diretto tra l'assicuratore e danneggiato con la conseguenza
che le eventuali richieste risarcitorie avanzate da quest'ultimo saranno
indirizzate direttamente nei confronti del medico e della struttura sanitaria
presso la quale si è verificato l'evento lesivo e non verso la compagnia
assicuratrice.
L'obbligo dell'assicuratore relativo al pagamento dell'indennizzo nei confronti
dell'assicurato è quindi distinto ed autonomo rispetto all'obbligazione di
risarcimento cui l'assicuratore è tenuto nei confronti del danneggiato.
L'insussistenza dell'azione diretta nei confronti dell'assicurato composta
quindi dal punto di vista processuale l’onere del medico e dalla struttura
sanitaria eventualmente convenuti in giudizio di chiamare in causa la propria
assicurazione al fine di essere tenuti indenni da quanto si dovesse
eventualmente pagare a favore del danneggiato, prestando particolare attenzione
sia al rispetto dei termini rigorosi dalla costituzione e alle forme per la
chiamata in causa dei terzi sia alla previa interruzione del termine di
prescrizione di cui all'articolo 2952 secondo comma codice civile.
Con la conseguenza che, in caso di mancata o tardiva chiamata in causa
dell'assicuratore o di un atto interruttivo della prescrizione, il medico e la
struttura sanitaria dovranno rispondere direttamente dell'eventuale condanna
risarcitoria.
Posizione del paziente ai fini risarcitori:.
Svolte le considerazioni di cui sopra, la fattispecie che qui interessa
soprattutto è rappresentata dal caso in cui il medico possa essere ritenuto
responsabile del danno provocato al paziente il quale eserciterà le sue pretese
risarcitorie.
A tal proposito si richiama quanto precedentemente esposto in merito alla
responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria (che può
essere approfondito nella pagina principale cliccando sul link a sinistra
“responsabilità medico-sanitaria”) e sulla irrilevanza per i soggetti
danneggiati della distinzione tra strutture pubbliche private e tra medico
dipendente libero professionista essendo sufficiente, perché si configuri la
responsabilità dell'ospedale, il collegamento tra l'espletamento delle mansioni
inerenti il servizio sanitario assistenziale offerto ed il fatto produttivo del
lamentato danno.
Pertanto l’Ente - struttura sanitaria risponderà sempre di tutti i danni
provocati dal medico e da altro ausiliario sia esso suo dipendente che non
altrettanto varrà per il caso in cui si tratti di medico di fiducia portato
nella struttura direttamente dal paziente danneggiato
Tale circostanza ha la conseguenza che entrambi possono essere chiamati a
rispondere dei danni in via solidale tra loro ai sensi dell'articolo 1292 codice
civile in forza del quale “l'obbligazione è in solido quando più debitori sono
obbligati, tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno possa essere
costretto all'adempimento per la totalità. L'adempimento da parte di uno libera
gli altri”.
In caso di accertata responsabilità la parte danneggiata avrà la possibilità di
rivolgersi per l'intero a ciascun debitore il quale a sua volta potrà esercitare
l'azione di regresso e confronti del condebitore. Entrando nel merito dei
rapporti interni tra medico ed strutture socio - sanitarie dovrà attentamente
considerarsi le conseguenze ed i limiti entro i quali potrà applicarsi l’azione
di rivalsa.
Nel caso in cui le informazioni della rubrica non fossero sufficienti sarà nostra cura rispondere alle vostre domande.
Potrete inviare
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Premessa:
In quanto criteri di liquidazione incasinata persona conseguito all'errore
medico sanitario la vittima primaria il danneggiato e le vittime secondarie di
famiglia nel medesimo ambito al ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non
patrimoniali conseguiti all'illecito. Per praticità, affronteremo il tema della
individuazione delle voci di danno risarcibile e della relativa quantificazione
separando le posizioni della vittima primaria e delle vittime secondarie.
La vittima primaria:
il soggetto che, per imprudenza, negligenza. Perizia del personale medico e sanitario qui si sia rivolto, subisca lesioni alla propria integrità fisico psichica senza peraltro conseguenze letali, ha diritto anzitutto al risarcimento dei danni patrimoniali.
Numerose sono le voci di danno risarcibile all'interno di tale categoria: 1)
il cosiddetto danno emergente, 2) il cosiddetto lucro cessante; 3) il danno
patrimoniale per inabilità permanente ovvero il danno derivante dalla
diminuzione della capacità lavorativa specifica cinque il danno patrimoniale
futuro.
A) la prima voce si possono ricondurre tutte le spese vive e gli esborsi
economici sostenuti personalmente in conseguenza dell'illecito sia le spese
mediche ovvero farmaceutiche sanitarie e non.
B) Quanto alla seconda ben può immaginarsi come spesso a causa delle lesioni
patite, la vittima debba assentarsi dal lavoro per un determinato periodo di
tempo, pertanto, specie in caso di lunghe degenze, il danneggiato preso a
riferimento il reddito maturato nell'anno precedente all'infortunio, avrà
diritto alla corresponsione a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, di
importo analogo a quello maturato nel medesimo periodo, per compensare la
differenza tra quanto la vittima guadagnerà e quanto avrebbe guadagnato in
assenza delle lesioni.
C) circa la terza voce, se ormai la giurisprudenza e la dottrina sono concordi
nel ritenere, pacificamente, che la cosiddetta perdita di capacità di lavoro
generica non rappresenti voce autonoma di pregiudizio risarcibile bensì rientri
nella liquidazione del danno non patrimoniale di tipo biologico, e altrettanto
ritenuto indiscutibile che il danneggiato abbia diritto al ristoro del danno
conseguente alla compromissione della capacità lavorativa specifica, che si
verifica ogni qual volta la vittima della malpractice non possa più a
causa delle lesioni subite, esercitare la medesima professione, o quanto meno le
stesse mansioni svolte prima dell'illecito.
Le modalità di calcolo del risarcimento del danno - il "quantum":
Varie le modalità di calcolo immaginate dagli operatori del diritto e dalla
stessa giurisprudenza per giungere alla quantificazione di tale voce di
pregiudizio patrimoniale. Molto spesso, tuttora, si fa riferimento alla
cosiddetta tabella di capitalizzazione. Occorre cioè prendere in considerazione:
1) il reddito da lavoro percepito dalla vittima di responsabilità medica nell'anno precedente a quello dell'illecito;
2) L'età del danneggiato;
3) la percentuale di postumi invalidanti permanenti riportata;
4) il coefficiente di capitalizzazione fissato dalle tabelle in relazione
all'età della vittima all'epoca del fatto.
Il computo del dovuto, in particolare, si ottiene moltiplicando il predetto
reddito per il coefficiente di capitalizzazione fissato in relazione all'età
all’epoca del sinistro per la percentuale di postumi. In tempi meno recenti,
invero, al calcolo come sopra esemplificato veniva portato un ulteriore
correttivo, ossia veniva effettuata un'azione per lo scarto esistente tra vita
lavorativa e vita fisica effettiva del danneggiato. Al contrario, la
giurisprudenza di merito negli ultimi anni sempre più spesso ha optato per un
calcolo che non prevede alcun abbattimento o decurtazione, attesa la vetustà
delle tabelle che risalgono al 1922 e sono rappresentative di tavole di
sopravvivenza delle persone italiane, in base a censimenti dell'inizio del
novecento
D) in tale ultima voce andranno ricondotte tutte le spese vive e gli esborsi
economici che danneggiato dovrà sostenere personalmente, calcolati
presuntivamente in base a stime statistiche negli ultimi anni successivi al
sinistro e maturati pur sempre in conseguenza dell'illecito, siano esse spese
mediche, farmaceutiche, sanitarie e non, derivate dal fatto illecito in
questione: anche le spese da sostenersi vita natural durante per l'assistenza
(badante infermiere) e per la manutenzione degli impianti necessari alla
locomozione indubbiamente andranno ricompresi in favore della vittima primaria
di episodi di malasanità. ancora avrà diritto al ristoro di tutti danni non
patrimoniali di compreso il danno biologico e danno morale e danno esistenziale.
Ricordate che nel caso in cui abbiate subito un danno è consigliabile rivolgersi
ad un Avvocato che potrà agire nel vostro interesse affinché possiate
ricevere la giusta tutela.
Rivolgendovi ad Avvocato Roma ed inviando una mail all'Avvocato Gianni
Busco dello studio legale Busco di Roma, potrete avere informazioni utili sul da
farsi.
In caso di dubbi l'Avvocato Busco dello Studio legale Busco di Roma potrà darvi ulteriori chiarimenti.
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