Avvocato Roma - Approfondimento

 

Avvocato Roma - Malpractice e Aspetti Assicurativi:

In considerazione dell'importanza della rilevanza pratica degli aspetti assicurativi nell'ambito della prestazione sanitaria è necessario svolgere alcune osservazioni in approfondimento in merito a tale argomento.

 

L'assicurazione in ambito sanitario che ricondotta al ramo della cosiddetta RNC generale costituisce elemento cardine del contratto assicurativo che copre il rischio inteso come possibilità di un riflesso negativo sul patrimonio del soggetto assicurato in conseguenza di un errore o di una inadempienza all'esercizio dell'obbligazione.
Pertanto, nell'ambito della valutazione della copertura assicurativa si dovrà in primo luogo porre particolare attenzione al rischio che il medico intende assicurare chiaramente descritto nelle condizioni di polizza, ciò al fine di circoscrivere l'obbligazione di garanzia assunta dall'assicuratore.

 

Il nostro codice civile all’articolo 1917 ultimo capoverso esclude la copertura assicurativa per il solo fatto doloso lasciando intendere l'operatività su ogni rischio derivante da condotta anche gravemente colposa dell'assicurato.
E’ fatta salva l'ipotesi di espresse clausole limitative del rischio e, ovviamente, anche i fatti veramente accidentali dovuti cioè a caso fortuito e forza maggiore dai quali non sorge alcun tipo di responsabilità a carico dell'assicurato essendo, pertanto, esclusi da tale copertura assicurativa.
Ciò comporta che il contratto assicurazione contro la responsabilità civile ai sensi dell’articolo 1217 codice civile, non può essere considerato un contratto favore del terzo poiché - per effetto della sua stipulazione - non sorge alcun rapporto giuridico diretto tra l'assicuratore e danneggiato con la conseguenza che le eventuali richieste risarcitorie avanzate da quest'ultimo saranno indirizzate direttamente nei confronti del medico e della struttura sanitaria presso la quale si è verificato l'evento lesivo e non verso la compagnia assicuratrice.

 

L'obbligo dell'assicuratore relativo al pagamento dell'indennizzo nei confronti dell'assicurato è quindi distinto ed autonomo rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicuratore è tenuto nei confronti del danneggiato.
L'insussistenza dell'azione diretta nei confronti dell'assicurato composta quindi dal punto di vista processuale l’onere del medico e dalla struttura sanitaria eventualmente convenuti in giudizio di chiamare in causa la propria assicurazione al fine di essere tenuti indenni da quanto si dovesse eventualmente pagare a favore del danneggiato, prestando particolare attenzione sia al rispetto dei termini rigorosi dalla costituzione e alle forme per la chiamata in causa dei terzi sia alla previa interruzione del termine di prescrizione di cui all'articolo 2952 secondo comma codice civile.
Con la conseguenza che, in caso di mancata o tardiva chiamata in causa dell'assicuratore o di un atto interruttivo della prescrizione, il medico e la struttura sanitaria dovranno rispondere direttamente dell'eventuale condanna risarcitoria.

 


 

Posizione del paziente ai fini risarcitori:.
Svolte le considerazioni di cui sopra, la fattispecie che qui interessa soprattutto è rappresentata dal caso in cui il medico possa essere ritenuto responsabile del danno provocato al paziente il quale eserciterà le sue pretese risarcitorie.
A tal proposito si richiama quanto precedentemente esposto in merito alla responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria (che può essere approfondito nella pagina principale cliccando sul link a sinistra “responsabilità medico-sanitaria”) e sulla irrilevanza per i soggetti danneggiati della distinzione tra strutture pubbliche private e tra medico dipendente libero professionista essendo sufficiente, perché si configuri la responsabilità dell'ospedale, il collegamento tra l'espletamento delle mansioni inerenti il servizio sanitario assistenziale offerto ed il fatto produttivo del lamentato danno.
Pertanto l’Ente - struttura sanitaria risponderà sempre di tutti i danni provocati dal medico e da altro ausiliario sia esso suo dipendente che non altrettanto varrà per il caso in cui si tratti di medico di fiducia portato nella struttura direttamente dal paziente danneggiato

Tale circostanza ha la conseguenza che entrambi possono essere chiamati a rispondere dei danni in via solidale tra loro ai sensi dell'articolo 1292 codice civile in forza del quale “l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati, tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno possa essere costretto all'adempimento per la totalità. L'adempimento da parte di uno libera gli altri”.
In caso di accertata responsabilità la parte danneggiata avrà la possibilità di rivolgersi per l'intero a ciascun debitore il quale a sua volta potrà esercitare l'azione di regresso e confronti del condebitore. Entrando nel merito dei rapporti interni tra medico ed strutture socio - sanitarie dovrà attentamente considerarsi le conseguenze ed i limiti entro i quali potrà applicarsi l’azione di rivalsa.

 

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Avvocato Roma: quantificazione del danno - criteri

Premessa:

In quanto criteri di liquidazione incasinata persona conseguito all'errore medico sanitario la vittima primaria il danneggiato e le vittime secondarie di famiglia nel medesimo ambito al ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali conseguiti all'illecito. Per praticità, affronteremo il tema della individuazione delle voci di danno risarcibile e della relativa quantificazione separando le posizioni della vittima primaria e delle vittime secondarie.

La vittima primaria:

il soggetto che, per imprudenza, negligenza. Perizia del personale medico e sanitario qui si sia rivolto, subisca lesioni alla propria integrità fisico psichica senza peraltro conseguenze letali, ha diritto anzitutto al risarcimento dei danni patrimoniali.

Numerose sono le voci di danno risarcibile all'interno di tale categoria: 1) il cosiddetto danno emergente, 2) il cosiddetto lucro cessante; 3) il danno patrimoniale per inabilità permanente ovvero il danno derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa specifica cinque il danno patrimoniale futuro.

A) la prima voce si possono ricondurre tutte le spese vive e gli esborsi economici sostenuti personalmente in conseguenza dell'illecito sia le spese mediche ovvero farmaceutiche sanitarie e non.
B) Quanto alla seconda ben può immaginarsi come spesso a causa delle lesioni patite, la vittima debba assentarsi dal lavoro per un determinato periodo di tempo, pertanto, specie in caso di lunghe degenze, il danneggiato preso a riferimento il reddito maturato nell'anno precedente all'infortunio, avrà diritto alla corresponsione a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, di importo analogo a quello maturato nel medesimo periodo, per compensare la differenza tra quanto la vittima guadagnerà e quanto avrebbe guadagnato in assenza delle lesioni.
C) circa la terza voce, se ormai la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere, pacificamente, che la cosiddetta perdita di capacità di lavoro generica non rappresenti voce autonoma di pregiudizio risarcibile bensì rientri nella liquidazione del danno non patrimoniale di tipo biologico, e altrettanto ritenuto indiscutibile che il danneggiato abbia diritto al ristoro del danno conseguente alla compromissione della capacità lavorativa specifica, che si verifica ogni qual volta la vittima della malpractice non possa più a causa delle lesioni subite, esercitare la medesima professione, o quanto meno le stesse mansioni svolte prima dell'illecito.

 

Le modalità di calcolo del risarcimento del danno - il "quantum":
Varie le modalità di calcolo immaginate dagli operatori del diritto e dalla stessa giurisprudenza per giungere alla quantificazione di tale voce di pregiudizio patrimoniale. Molto spesso, tuttora, si fa riferimento alla cosiddetta tabella di capitalizzazione. Occorre cioè prendere in considerazione:

1) il reddito da lavoro percepito dalla vittima di responsabilità medica nell'anno precedente a quello dell'illecito;

2) L'età del danneggiato;

3) la percentuale di postumi invalidanti permanenti riportata;

4) il coefficiente di capitalizzazione fissato dalle tabelle in relazione all'età della vittima all'epoca del fatto.

Il computo del dovuto, in particolare, si ottiene moltiplicando il predetto reddito per il coefficiente di capitalizzazione fissato in relazione all'età all’epoca del sinistro per la percentuale di postumi. In tempi meno recenti, invero, al calcolo come sopra esemplificato veniva portato un ulteriore correttivo, ossia veniva effettuata un'azione per lo scarto esistente tra vita lavorativa e vita fisica effettiva del danneggiato. Al contrario, la giurisprudenza di merito negli ultimi anni sempre più spesso ha optato per un calcolo che non prevede alcun abbattimento o decurtazione, attesa la vetustà delle tabelle che risalgono al 1922 e sono rappresentative di tavole di sopravvivenza delle persone italiane, in base a censimenti dell'inizio del novecento


D) in tale ultima voce andranno ricondotte tutte le spese vive e gli esborsi economici che danneggiato dovrà sostenere personalmente, calcolati presuntivamente in base a stime statistiche negli ultimi anni successivi al sinistro e maturati pur sempre in conseguenza dell'illecito, siano esse spese mediche, farmaceutiche, sanitarie e non, derivate dal fatto illecito in questione: anche le spese da sostenersi vita natural durante per l'assistenza (badante infermiere) e per la manutenzione degli impianti necessari alla locomozione indubbiamente andranno ricompresi in favore della vittima primaria di episodi di malasanità. ancora avrà diritto al ristoro di tutti danni non patrimoniali di compreso il danno biologico e danno morale e danno esistenziale.

Ricordate che nel caso in cui abbiate subito un danno è consigliabile rivolgersi ad un Avvocato che potrà agire nel vostro interesse affinché possiate ricevere la giusta tutela.
Rivolgendovi ad Avvocato Roma ed inviando una mail all'Avvocato Gianni Busco dello studio legale Busco di Roma, potrete avere informazioni utili sul da farsi.

 

In caso di dubbi l'Avvocato Busco dello Studio legale Busco di Roma potrà darvi ulteriori chiarimenti.

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