Nel nostro ordinamento vige il principio per cui l'eredità si
acquista con l'accettazione.
vi è quindi il problema di tutelare ed amministrare il patrimonio relitto tra il
momento della morte e quello della accettazione dell'eredità.
Secondo la dottrina, si riscontra una peculiare figura di patrimonio senza
soggetto assimilabile alla categoria dei patrimoni di destinazione; tale
patrimonio, infatti, è finalizzato all'acquisto.
Al fine di evitare che il patrimonio relitto resti senza tutela giuridica (con
pregiudizio di coloro che hanno interessa alla sua conservazione) il legislatore
ha previsto due ipotesi di amministrazione:
1) L'eredità giacente ;
2) L'amministrazione del chiamato art. 460 c.c..
Quindi, la funzione dell'istituto dell'eredità giacente è quella di assicurare
la conservazione e l'amministrazione del patrimonio relitto nella fase che
intercorre tra l'apertura della successione e l'acquisto della eredità giacente
da parte del chiamato.
Occorre distinguere l'eredità giacente dalla eredità vacante.
La prima presuppone che l'eredità possa avere una futura accettazione mentre la
seconda si determina quando sia accertato in modo definitivo che non vi siano
più chiamati (sia testamentari che legittimi).
In quest'ultimo caso subentrerà la devoluzione dei beni alla Stato il cui
acquisto opererà di diritto senza bisogno di accettazione e senza possibilità di
rinuncia.
Nel caso in cui le informazioni della rubrica Avvocato Roma non
siano sufficienti sarà nostra cura rispondere alle vostre domande.
Potrete inviare
una mail a:
[email protected]
oppure telefonare al n. 349.4581494
L'eredità giacente si configura come un patrimonio separato, che non ha
personalità giuridica ed a cui è affidato un amministratore.
Il curatore, quindi, è titolare di un ufficio di diritto privato in quanto
svolge una attività (amministrare il patrimonio ereditario) nell'interesse
altrui su specifico incarico dell'Autorità Giudiziaria da cui proviene la
legittimazione ad agire (egli è un ausiliario del Giudice).
Il curatore non deve essere considerato un rappresentante dell'eredità o del
gruppo dei chiamati sebbene ricorrano i dati caratteristici della
rappresentanza, vale a dire quello di far ricadere in capo al rappresentato gli
effetti degli atti da lui compiuti: il chiamato quando accetterà l'eredità
acquisterà il patrimonio ereditario nello stato in cui la gestione del curatore
lo ha lasciato.
Poiché, ai sensi dell'art. 529 c.c. il Curatore dell'eredità giacente, seppur
non sia da ritenere in senso proprio un rappresentante del chiamato all'eredità,
è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano
l'eredità ed il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è
destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il
presupposto.
Costituisce infatti valido atto interruttivo del decorso della prescrizione, l'atto di citazione notificato al curatore della eredità giacente.
Affinché si possa avere eredità giacente, si devono verificare, contemporaneamente tre requisiti:
1) che nessun chiamato si trovi nel possesso dei beni ereditari;
2) che non sia intervenuta l'accettazione da parte del chiamato;
3) che sia stato nominato, su istanza di persone interessate o anche
dell'ufficio, un curatore dell'eredità giacente.
Le disposizioni di legge in tema di nomina e di svolgimento dell'attività del
curatore dell'eredità giacente presuppongono la mancata accettazione da parte
dei chiamati all'eredità della "delazione" ereditaria.
La dichiarazione di giacenza dell'eredità, con conseguente nomina del curatore
postula unicamente che il chiamato all'eredità non l'abbia accettata e non sia
nel possesso dei beni ereditari mentre a nulla rileva che il patrimonio relitto
sia formato da soli debiti poiché, anche in questo caso, è necessario che esso
sia custodito ed amministrato al fine di tutelare gli interessi dei tutti i
chiamati dal primo all'ultimo, eventuale e necessario (lo Stato) sino alla
devoluzione dell'eredità.
Per ulteriori chiarimenti, potete visitare la pagina di Avvocato Roma dedicata
all'eredità cliccando sul link a sinistra ovvero inviare un mail a
Il curatore, sotto la vigilanza del tribunale, al quale deve periodicamente
rendere conto, deve compiere ogni atto di amministrazione od opportuno alla
conservazione della integrata dei cespiti ereditari.
Anche nella attività di amministrazione occorre distinguere tra atti di ordinari
e straordinaria amministrazione:
- sotto il primo tipo rientrano sicuramente gli atti indicati dall'art 529
codice civile:
"Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a
esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro
la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un
istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità
o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere
conto della propria amministrazione"
Tale enumerazione deve considerarsi esemplificativa e non tassativa, e
quindi, il curatore può compiere tutti gli atti necessari alla conservazione ed
alla amministrazione del patrimonio ereditario.
Ove questi abbiano natura di straordinaria amministrazione, il curatore si dovrà
preventivamene munire della autorizzazione.
Si deve ritenere che la conseguenza della mancanza o della invalidità
dell'autorizzazione sia l'annullabilità dell'atto.
Tuttavia, l'eredità condizionata non è una persona giuridica ma un vero e
proprio patrimonio separato sino a che la disposizione non prenda efficacia a
seguito dell'avverarsi della condizione con la conseguenza che l'amministratore
di detta eredità non assume la veste di rappresentante di un altro soggetto ma è
titolare del solo potere di gestire e conservare quel patrimonio separato.
Pertanto, l'atto di disposizione posto in essere da tale amministrazione senza
autorizzazione (o in base ad autorizzazione nulla) non può essere regolato dalla
disciplina propria del rapporto di rappresentanza ma configura un atto
esorbitante dai compiti conferiti dalla legge alla amministrazione stesso, come
tale viziato da nullità e non mera annullabilità su istanza dell'interessato.
Nel caso vogliate ulteriori chiarimenti sull'eredità potete visitare la rubrica sull'eredità del sito Avvocato Roma ovvero potrete rivolgervi al sito Avvocato Roma per mettervi in contatto con l'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Roma inviando una mail a: